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400 euro al mese |Baby-Sitting arriva il bonus: ecco chi può richiederlo.
Baby-Sitting arriva il bonus. L’Inps con la circolare n. 58 del 14 aprile ha fornito alcuni chiarimenti utili per la richiesta del bonus Baby-Sitting previsto dal Governo in caso di Covid-19.
Per fronteggiare il perdurare dell’emergenza legata al Covid-19, l’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 dispone sino a giugno 2021 interventi di sostegno per lavoratori con figli minori affetti da COVID-19, in quarantena o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. Si tratta nel dettaglio del cosiddetto bonus baby sitter in caso di Covid-19.
Baby-Sitting arriva il bonus: ecco come funziona
Il genitore convivente può richiedere uno o più bonus per servizi di baby-sitting, fino a un massimo di 100 euro settimanali, per minori di 14 anni.
Il beneficio spetta anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori, allegando la sentenza dell’Autorità che attesti l’affido.
Bonus per figli con disabilità (ecco cosa è riportato nella circolare INPS)
Il bonus è riconosciuto anche ai minori di 14 anni con disabilità grave. Questa deve risultare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I minori devono essere iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Guarda il Video | Scopri quali sono i lavoratori che hanno diritto al Bonus
Baby-Sitting arriva il bonus: ecco quando non si ha diritto
Il bonus Baby-Sitting può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni: se la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile, se l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro o beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito.
Non è possibile richiedere il bonus anche se i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.
Inoltre, per i giorni in cui un genitore svolge il lavoro in modalità agile, fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure.
I bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo “COVID 2021”, disoccupato o non lavoratore, se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, (NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga).
In questo caso l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
I bonus spettano anche in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale di entrambi i genitori.
Ecco la circolare INPS e il Decreto Legge
Leggi il Decreto-Legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 62 del 13 marzo 2021
Leggi tutta la documentazione necessaria prevista dalla circolare INPS 58 del 14 aprile 2021