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INPS circolare 107 del 23 settembre 2020 – Adeguamento pensioni d’invalidità. Ecco come avverrà. – ANMIC BARI
Piccolo passo avanti ma attenzione a chi deve presentare la domanda e a chi invece riceverà gli adeguamenti in automatico.
INPS circolare 107 ecco chi ha diritto
Adeguamento pensionistico dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione (in questo caso l’adeguamento avverrà d’ufficio) o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (in questo caso per ricevere l’adeguamento bisognerà presentare richiesta).
Limiti reddituali da non superare
INPS circolare 107 del 23 settembre 2020 vengono evidenziati i requisiti reddituali. Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali:
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Nel caso in cui entrambi i coniugi siano disabili
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge.
Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
I Redditi che concorrono alla valutazione del requisito reddituale
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
I Redditi che NON concorrono alla valutazione del requisito reddituale
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione,
- le pensioni di guerra,
- l’indennità di accompagnamento,
- l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- i trattamenti di famiglia,
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
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? su come saranno erogati gli adeguamenti pensionistici ?